FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER I SETTORI DELLA CLASSE RISCHIO MEDIO - ADDETTO ALLE PULIZIE
A chi è rivolto
Ai lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)'. Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002 - 2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio basso quelle appartenenti ai settori: commercio ingrosso e dettaglio; attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.); alberghi, ristoranti; assicurazioni; immobiliari, informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici; organizzazioni extraterritoriali.
Perché partecipare
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: - formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; - formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011.
Che cosa si farà
Formazione specifica Rischio chimico Contatto o inalazione di detergenti, disinfettanti, sgrassatori, candeggina, acidi e altri prodotti. Irritazioni, dermatiti, ustioni e, in alcuni casi, intossicazioni. Particolare attenzione: non miscelare mai prodotti diversi, soprattutto candeggina e prodotti acidi/ammoniacali. Movimentazione manuale dei carichi Spostamento di secchi, sacchi di rifiuti, carrelli, materiali e attrezzature. Possibili mal di schiena, lombalgie e disturbi muscolo-scheletrici. Movimenti ripetitivi e posture incongrue Lavaggio dei pavimenti, pulizia di superfici, vetri e sanitari. Piegamenti, torsioni, lavoro con le braccia sollevate e movimenti ripetuti. Rischio di disturbi a schiena, spalle, collo, gomiti e polsi. Scivolamenti, inciampi e cadute Pavimenti bagnati o appena lavati. Cavi elettrici, ostacoli, materiali lasciati nei passaggi. Possibili cadute allo stesso livello o, nel caso di scale e lavori in quota, dall'alto. Rischio biologico Contatto con rifiuti, servizi igienici, fluidi biologici, materiale contaminato e microrganismi. Possibilità di infezioni o contaminazioni. Rischio elettrico Utilizzo di aspirapolveri, lavasciuga, lucidatrici e altre apparecchiature elettriche. Il rischio aumenta in presenza di acqua, cavi danneggiati o prese non idonee. Rumore e vibrazioni Utilizzo di aspiratori, lavasciuga, lucidatrici e altre macchine. L'esposizione prolungata può provocare disturbi uditivi o altri effetti da vibrazione. Lavori in quota Pulizia di finestre, vetrate, superfici alte o lampade. Utilizzo improprio di scale o sgabelli può causare cadute dall'alto. Tagli e punture Possibile presenza di vetri rotti, oggetti appuntiti, aghi o altri materiali nei rifiuti. Particolarmente importante nella raccolta dei rifiuti. Rischio ergonomico e affaticamento Lavori prolungati in piedi, ritmi elevati, spostamenti frequenti e attività fisicamente impegnative. Microclima e condizioni ambientali Lavoro in ambienti molto caldi, freddi, umidi o scarsamente ventilati. Possibile esposizione a correnti d'aria e sbalzi termici. Rischi organizzativi Lavoro isolato, turni notturni, orari molto presto al mattino, pressione sui tempi e possibile interferenza con altre attività lavorative.
Quanto dura
8 ore con Esame Finale
Dove
Come partecipare
Aver frequentato la Formazione Generale per Lavoratori della classe di Rischio Basso Medio Alto
Attestato
Comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste e il superamento dell'esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Profilo Docenti Formatori Sicurezza
Il corso è tenuto da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute e del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8 lettera m-bis, del D.lgs n. 81/2008.